Obblighi vaccinali
Si invitano le famiglie a leggere i documenti sotto allegati relativi ai nuovi obblighi vaccinali e si ricordano le Disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017/2018:
Poiché il decreto-legge n. 73 è stato emanato il 7 giugno 2017, quando i termini per l’iscrizione all’anno scolastico 2017/2018 erano scaduti, considerato che i tempi per una capillare informazione della popolazione e degli operatori sanitari e scolastici interessati sono contingentati, allo scopo di facilitare l’adesione alle previsioni del DL da parte delle famiglie e delle strutture sanitarie e scolastiche coinvolte, sono state previste Disposizioni transitorie.
In particolare, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso la ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata alla segreteria dell’Istituto comprensivo.
Nello specifico per l’anno scolastico 2017-2018, le scadenze di presentazione della documentazione sono:
•entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera;
•entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l’istituzione scolastica.
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dall’autocertificazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; Tale autocertificazione dovrà essere firmata presso la segreteria davanti al dipendente pubblico addetto, oppure trasmessa brevi manu o tramite posta certificata, corredata di fotocopia del documento di identità del firmatario. In questo caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018.
Anno scolastico 2020/21
Adempimenti vaccinali
La circolare, in merito agli adempimenti vaccinali, prevede che i dirigenti scolastici attuino quanto previsto dall’articolo 3-bis del DL n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017.
Il citato articolo 3 -bis, in merito alla verifica degli studenti in regola con l’obbligo vaccinale, ha previsto una procedura semplificata che vede coinvolti scuole e ASP di riferimento.
Questi gli adempimenti che devono svolgere scuole, ASP e famiglie:
- i dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2020, l’elenco degli iscritti (anno scolastico 2020/21) di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo;
- le ALS, entro il 10 giugno 2020, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
- nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio 2020, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.
- dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio 2020, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni. Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione.
Sanzioni
Nella circolare si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale per i bambini sino a 6 anni, comporta la decadenza dall’iscrizione, ossia non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia.
Per le famiglie degli alunni da 6 a 16 anni, invece, è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro.
Vedi allegati:
001 Circolare Obbligo Vaccinale
001 Integrazione Circolare Obbligo Vaccinale
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Vaccinazioni
059 INDICAZIONI VACCINAZIONI DOCENTI e ATA